Reddito di Libertà

Il Reddito di Libertà è un contributo economico destinato alle donne vittime di violenza,
con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali.


Il Reddito di Libertà è un contributo finalizzato a sostenere le donne nei percorsi di
fuoriuscita dalla violenza favorendo:
● l’autonomia abitativa e personale;
● il percorso scolastico e formativo dei figli minori.


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Entità del beneficio

Il contributo ha un importo massimo di 500 € mensili, concesso in un’unica soluzione per massimo 12 mesi.

Requisiti

Si rivolge alle donne:

  • vittime di violenza;
  • residenti nel territorio italiano;
  • aventi uno dei seguenti requisiti di cittadinanza:
    • cittadine italiane;
    • cittadine comunitarie;
    • cittadine di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno, comprese donne straniere aventi lo status di rifugiate politiche o di protezione sussidiaria;
  • in condizione di povertà, legata a uno stato di bisogno straordinario o urgente, dichiarato dal servizio sociale professionale di riferimento territoriale;
  • seguite da un centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione e da un servizio sociale.
Periodo di accesso alla misura

È possibile presentare una nuova domanda, tramite il modulo SR208, a partire dal 12 maggio 2025.

Documenti necessari
  • Carta d’identità della richiedente;
  • Cellulare e mail della richiedente;
  • Copia del permesso di soggiorno della richiedente. Nel caso di permessi scaduti alla data di presentazione della domanda, è necessario dichiarare di avere presentato la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e gli estremi della ricevuta della richiesta o del cedolino;
  • Codice IBAN (intestato o cointestato alla richiedente).
Procedura

La domanda per il Reddito di Libertà viene presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

All’interno della domanda:

  • il rappresentante legale del centro antiviolenza, che ha preso in carico la donna, deve attestare il percorso di emancipazione e autonomia intrapreso;
  • il servizio sociale deve attestare lo stato di bisogno legato alla situazione straordinaria o urgente.

La dichiarazione del rappresentante legale del centro antiviolenza e l’attestazione dello stato di bisogno straordinario e urgente del Servizio Sociale, possono essere firmate utilizzando la firma digitale. Nel caso di firma autografa deve essere allegato il documento di identità. La verifica delle firme apposte è a carico del Comune che provvede all’inserimento della domanda in procedura. 

I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per la Regione di riferimento dell’interessata e nei limiti delle risorse disponibili.

I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo
“N. domanda” il numero di domanda indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato da INPS.

Successivamente alla trasmissione della domanda, il sistema verifica la disponibilità di fondi e la titolarità dell’IBAN indicato in domanda, restituendo uno dei seguenti esiti:

– “Accolta in pagamento”;

– “Accolta in attesa di IBAN” (qualora la verifica sulla titolarità dia esito negativo);

– “Non accolta per insufficienza di budget”.

L’esito dell’istruttoria è consultabile dai Comuni, che, all’occorrenza, possono procedere alla stampa della domanda recante l’esito. 

L’esito è comunicato all’interessata utilizzando i dati di contatto (il numero di cellulare o l’indirizzo e-mail) indicati nella compilazione della domanda telematica. 

Gli operatori del Comune sono tenuti ad aggiornare tempestivamente l’IBAN delle domande per le quali la verifica ha avuto un esito negativo utilizzando la funzionalità specifica, nonché segnalare a mezzo posta elettronica certificata (PEC) qualsiasi causa che impedisca di effettuare con esito positivo il pagamento del contributo o che comporti la revoca del beneficio.

Le domande non accolte per insufficienza di fondi, potranno essere accolte in seguito, entro il 31 dicembre dell’anno di presentazione, nei limiti di ulteriori risorse disponibili. Nel caso non vi fossero ulteriori fondi disponibili, le domande non accolte decadono in via definitiva e possono essere ripresentate l’anno successivo.

Ricordati che
  • Per l’accoglimento delle domande si tiene conto dell’ordine cronologico (data e ora) di rilascio del codice univoco.
  • È compatibile con altri strumenti di sostegno come l’Assegno Di Inclusione.
  • Non può essere accolta più di una istanza riferita alla stessa donna vittima di violenza e presentata nella medesima Regione o in altra Regione.