Assegno di maternità dei comuni

L’assegno di maternità dei comuni è una prestazione erogata da INPS a seguito di domanda presentata presso il Comune di residenza, al quale compete la verifica dei requisiti.  

L’assegno spetta a coloro che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno ed, in tal caso, l’assegno spetta per la quota differenziale.

Per il modulo di presentazione della domanda rivolgiti allo sportello sociale del tuo comune di residenza.


Per maggiori informazioni clicca la voce di tuo interesse

Entità del beneficio

Il beneficio viene rivalutato ogni anno in base all’ISTAT. Per l’anno 2025 l’importo è di  2037,00 € (407,40 € mensili, per un massimo di 5 mensilità, e con quota variabile se si ha diritto alla quota differenziale).

Il pagamento avverrà secondo le tempistiche indicate da INPS.

Requisiti
  • La nascita deve essere avvenuta in Italia. Il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo, purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato Italiano.
  • Non devono essere trascorsi più di 6 mesi dalla data del parto o dall’entrata del minore in famiglia.
  • La soglia ISEE viene adeguata e rivalutata ogni anno. Per l’anno 2025, l’ISEE deve essere inferiore o pari a € 20382,90 e deve contenere la nuova nascita.

Possono richiederlo coloro che hanno regolare residenza in Italia al momento del parto o di ingresso del minore adottato/affidato in famiglia. Deve inoltre essere presente uno dei seguenti titoli di cittadinanza e soggiorno:

  • Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, in possesso o in attesa di uno dei titoli di soggiorno validi per l’accesso alla prestazione.
  • Cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;

Periodo di accesso alla misura

Da gennaio a dicembre, di ogni anno.

Documenti necessari
  • Copia del documento d’identità del dichiarante;
  • Copia del permesso di soggiorno del richiedente;
  • Copia dell’attestazione ISEE in corso di validità e contenente la nuova nascita o affido;
  • Codice IBAN (intestato o cointestato del richiedente).
Procedura

La domanda va presentata presso il proprio Comune di residenza, entro sei mesi dall’evento, che coincide con la data di nascita del figlio o di ingresso del minore in famiglia.

Ricordati che:
  • In seguito ad una nuova nascita o ad un nuovo arrivo in famiglia, è necessario rifare l’ISEE.
  • L’importo dell’assegno è rivalutato a gennaio/febbraio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT.
  • La prestazione è compatibile con la domanda di “Assegno Unico e Universale per i figli a carico”.
  • L’Assegno di Maternità spetta per ogni nascita: in caso di parto gemellare o di
  • adozione/affidamento di più minori, l’importo è moltiplicato per il numero dei minori presi in considerazione.
  • Sono previsti, per legge, dei casi particolari in cui l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre. Per ottenere informazioni in merito e verificare i requisiti, rivolgiti al tuo Comune di residenza.
  • Se sei una persona beneficiaria di NASPI e hai diritto a percepire l’indennità di maternità, prima di procedere alla richiesta dell’Assegno di Maternità dei Comuni richiedi consulenza ad un CAF o Patronato di tuo riferimento: se si ha diritto all’indennità di maternità, nello stesso periodo non si ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione.